La legge regionale 2/1977
Quasi tutto ruota attorno alla L.R. 2/1977, che tutela la flora regionale e disciplina la raccolta dei prodotti del sottobosco. Elenca le specie rare o in via di depauperamento a rischio di estinzione. Per queste specie vale un principio semplice: è vietato raccoglierle a chiunque, anche al proprietario del fondo, salvo che si tratti di terreno messo a coltura. Si possono raccogliere solo i frutti, non gli steli né, tanto meno, la pianta intera.
Esempi di specie protette presenti nei quiz:
- tutte le orchidee (famiglia Orchidaceae);
- dittamo, dente di cane, pervinca, Limonium;
- alberi e arbusti dell'art. 4: cerro-sughera, tasso, agrifoglio. Il tasso è l'unica conifera protetta in regione;
- per le felci la legge protegge un genere; per le sassifraghe solo le specie crassulente.
Non sono protetti, ma la raccolta può essere regolamentata: pungitopo e asparago selvatico. Fra agrifoglio e pungitopo è protetto solo l'agrifoglio. Il ciclamino non è protetto, ma non se ne possono raccogliere i bulbi. La Primula veris non è protetta perché non ha foglie carnose, mentre la Primula apennina, a foglie carnose, è tutelata in tutta la regione anche dalla L.R. 2/77. L'abete bianco non è protetto, anche se lo sono alcuni esemplari monumentali.
Protezione solo nei siti Natura 2000
Alcune specie sono protette solo dentro i siti Rete Natura 2000, dove vale la tutela degli allegati II e IV della direttiva Habitat e delle misure di conservazione: la felce Marsilea quadrifolia, il ginepro rosso, il pistacchio terebinto, il pino uncinato, pero corvino, melo ibrido e sorbo falso nespolo, e anche muschi, licheni e funghi. La Salicornia veneta è protetta dalla direttiva Habitat. In regione i ginepri spontanei sono due, comune e rosso.